FIS: rientrano nel campo di applicazione anche le imprese appaltatrici dei servizi di mensa e di pulizia
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 9 settembre 2016 n.176, ritorna a parlare del FIS, che dal 1° gennaio 2016 ha sostituito il Fondo di solidarietà residuale, fornendo precisazioni in particolar modo sull’ambito di applicazione del nuovo Fondo, la cui disciplina è contenuta nel DM 3/02/2016 n. 94343 attuativo del D.lgs. 148/2015.
Più precisamente l’Istituto previdenziale sottolinea che tra le novità che distinguono il FIS dal precedente Fondo residuale vi è l’ampliamento della platea dei beneficiari. Adesso il FIS trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
In particolare, secondo l’INPS non rientrano nel campo di applicazione del FIS:
- i settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 26, c. 1, del D.lgs n. 148/2015. In particolare si tratta dei seguenti settori: del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza; del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane; del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; del personale dipendente da aziende del credito cooperativo; del personale dipendente di aziende del settore del credito; dei servizi della riscossione dei tributi erariali; marittimo – SOLIMARE; trasporto pubblico e dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani;
- i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs. 148/2015: settore dell’artigianato; settore della somministrazione di lavoro;
- le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO o della CIGS.
Poiché si è ampliata la platea dei datori di lavoro destinatari del Fondo anche ai soggetti con forza aziendale compresa tra più di 5 e 15 dipendenti, l’elenco delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione del FIS allegato al Mess. 8676/2014 deve ritenersi superato e sostituito da quello aggiornato e allegato alla circolare 76/2016 (che ha natura non esaustiva ma meramente indicativa). Pertanto non è più attuale nemmeno la seconda tabella allegata al citato messaggio che conteneva l’elencazione dei codici Ateco 2007 che determinavano l’esclusione dal Fondo di solidarietà residuale.
Ne consegue che l’ambito di applicazione del FIS include adesso anche le aziende con le seguenti classificazioni: 1.15.05 e 1.15.06 con ca 2E (ausiliari dei servizi ferroviari); 7.07.05 con 3X (Imprese appaltatrici di servizi di mensa); 7.07.08 con 5J (Imprese di vigilanza) e 7.07.08 con 5K (Imprese appaltatrici di servizi di pulizia).
La circolare conferma che le imprese operanti nel settore dell’artigianato e che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 sono obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato, così come le Confederazioni di settore e le società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento. Ne consegue che queste imprese sono escluse dal FIS.
Invece le imprese prive delle caratteristiche di cui alle legge n. 443/1985, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, saranno iscritte al FIS nel caso in cui occupino più di cinque dipendenti.
L’INPS precisa che sono esclusi dall’ambito di applicazione del FIS gli operai e gli impiegati dipendenti da titolari iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti. Tali dipendenti risultano essere destinatari dei trattamenti delle integrazioni salariali agricole di cui all’articolo 8 della legge n. 457/1972.
Per quanto riguarda il requisito dimensionale (più di 5 dipendenti), l’INPS precisa che la soglia deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
Nella determinazione del numero vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (a domicilio, dirigenti, ecc..), compresi gli apprendisti (di tutte e tre le diverse tipologie) con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori part time si computano in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno, mentre i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.
L’INPS evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a cinque: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di cinque dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a cinque dipendenti.
Per quanto riguarda l’apprendistato, la circolare ricorda che sono destinatari delle prestazioni del FIS solo gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante. Quindi la contribuzione ordinaria andrà versata solo per questi. Restano invece esclusi dalle prestazioni gli apprendisti titolari dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello.
Nelle 90 giornate di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva di riferimento, che danno diritto alle prestazioni del FIS, sono compresi anche i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza, (Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003) anche i periodi di maternità obbligatoria.
Vanno, inoltre, computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.
In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante.
Infine l’INPS ricorda che il requisito dei 90 giorni è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori produttivi e non solo nel settore industriale.
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