L’INPS, con la circolare n.109 del 5 ottobre 2022, in merito all’ambito di applicazione del FIS per riorganizzazione aziendale dopo le modifiche apportate dalla Legge 234/2021, ha precisato, tra l’altro, che rientrano nei processi di transizione quelli finalizzati a un aggiornamento tecnologico o digitale, quelli di efficientamento e sostenibilità ecologica ed energetica e quelli volti al potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.

Come si ricorderà, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 e dal DL 4/2022 (L. 25/2022) per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie; per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie, essendo stati i medesimi datori di lavoro attratti dalla disciplina generale in materia di CIGS; pertanto, per attivare l’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie questi ultimi datori di lavoro dovranno presentare la domanda e la relativa documentazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Riguardo all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS per riorganizzazione aziendale, la circolare ribadisce che tale finalità si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, ovvero a sostenere processi di riconversione produttiva, all’interno di un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale.

A seguito della novella recata dalla menzionata legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito della riorganizzazione aziendale anche gli interventi attuati attraverso processi di transizione.

L’INPS, in merito ai criteri di concessione dell’assegno di integrazione salariale previsti dal DM 94033/2016, integrato e modificato dal DM 33/2022, si sofferma sul concetto di recupero occupazionale quale condizione necessaria per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale, precisando che si intende, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario di lavoro, anche il riassorbimento degli stessi all’interno di unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché la riqualificazione professionale e il potenziamento delle competenze. Per gli eventuali esuberi andranno precisate le modalità di gestione degli stessi (ad esempio, ricollocazione, pensionamento, accordi consensuali di risoluzione, riconversione professionale, ecc.).

L’Istituto previdenziale osserva altresì che la disposizione non prevede, diversamente dalla causale di riorganizzazione di cui all’articolo 1 del D.M. n. 94033/2016 (per la CIGS), alcuna percentuale minima di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, ma fa riferimento a un “consistente recupero occupazionale” senza l’indicazione di specifiche percentuali.

Inoltre la circolare evidenzia che la nuova disposizione normativa non contempla la necessità che i datori di lavoro indichino le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Nell’ipotesi in cui, a seguito del programma di riorganizzazione adottato dal datore di lavoro, le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa interessino lavoratori impiegati presso più unità operative, nell’apposita scheda causale il datore di lavoro deve motivare, per ciascuna unità operativa, il collegamento delle sospensioni o riduzioni, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare.

Riguardo alla causale crisi aziendale la circolare precisa che la produzione dei dati economici, utili a dimostrare la difficoltà economica in cui versa l’azienda, è prevista in alternativa agli altri indici di crisi per cui si può ricorrere alla causale.

Invece riguardo alla causale contratto di solidarietà viene evidenziato che la Legge di Bilancio 2022, avendo sostituito il comma 5 dell’art. 1 del D.lgs. 148/2015, ha innalzato le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’ammortizzatore sociale. In particolare la nuova previsione ha innalzato le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’istituto contrattuale che, dal 1° gennaio 2022, si articolano come segue:

-          la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati non può essere superiore all’80%;

-          la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, non può essere superiore al 90%.

La riduzione deve essere parametrata su base settimanale. Ne consegue che l’accordo collettivo è idoneo a perseguire il suo scopo laddove la riduzione media oraria settimanale non superi l’80% dell’orario contrattuale dei lavoratori interessati.

Tale riduzione deve corrispondere a una media; i lavoratori interessati, quindi, possono essere coinvolti alcuni, con una percentuale di riduzione dell’orario inferiore all’80%, altri, con una riduzione superiore all’80%.

In ogni caso deve, comunque, essere rispettato il limite individuale di riduzione che il medesimo articolo individua per ciascun lavoratore, la cui percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

La verifica del superamento dei limiti suesposti è effettuata nell’ambito dell’intero periodo autorizzato.

L’accordo di solidarietà, che, ai fini della sua validità, deve essere corredato dall’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle parti firmatarie, deve essere obbligatoriamente allegato alla richiesta di assegno di integrazione salariale.

Precisazioni vengono fornite anche in tema di cumulo degli interventi ordinari e straordinari.

Nel dettaglio la circolare precisa che il cumulo dei due trattamenti è da intendersi applicabile ai datori di lavoro destinatari del FIS che, occupando mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria e, quindi, possono richiedere al FIS l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.

In caso di cumulo dei trattamenti, l’INPS precisa che i periodi per i quali è riconosciuto l’assegno di integrazione salariale a carico del FIS incidono sui limiti complessivi di durata dei trattamenti previsti dal D.lgs n. 148/2015 (26 settimane nel biennio mobile e 24/36 mesi nel quinquennio).

La disciplina sul cumulo dei trattamenti non trova, invece, applicazione per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.

Infine, la circolare conclude precisando che le indicazioni fornite per il FIS trovano applicazione, ai fini dell’erogazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali per le causali straordinarie, per le istanze relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.

Invece per quelli di maggiori dimensioni valgono i criteri e le indicazioni fornite per la CIGS.