L’Inps, con il messaggio n. 378 del 26 gennaio 2018, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, il pagamento diretto delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà può essere autorizzato solo nel caso di serie e documentate difficoltà dell’impresa comprovate dalla presentazione di specifica documentazione (allegata alla circolare n. 197/2015).

La novità riguarda le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà e fa seguito al rilascio delle indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens per il conguaglio/rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro (circolare n. 170/2017). Sono interessati, oltre al fondo di integrazione salariale, anche i Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.