L’INPS, con la circolare n. 170 del 15 novembre 2017, ha fornito indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens, sia per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale ed ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano–Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane.

Per i suddetti Fondi si considera superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale di cui ai messaggi, rispettivamente, n. 4885/2016, n. 7636/2015, n. 209/2017 e n. 1324/2017. Il nuovo quadro operativo entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza Gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dal 1 gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.

Come noto, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, il datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è tenuto al versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse non inferiore all’1,5%.

Per il Fondo di integrazione salariale ed il Fondo di solidarietà di Bolzano-Alto Adige la misura della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, connessa all'utilizzo delle prestazioni di integrazione salariale, è stabilita nella misura del 4% della retribuzione persa, mentre per il Fondo Trentino la contribuzione addizionale è pari al 4% della retribuzione persa, elevato all’8% per i periodi di integrazione salariale successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile.

Il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso alla prestazione, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. In questo quadro, l’obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto.

Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.

A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i relativi versamenti.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento di assegno ordinario o di solidarietà, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel mese successivo a quello di rilascio dell’autorizzazione.