FIS: disponibile la procedura FON.S.I. per fruire delle prestazioni a sostegno del reddito
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 25/11/2016 n.4783, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 176/2016, ha reso noto che è disponibile la procedura FON.S.I volta alal gestione end to end dell’intero iter amministrativo volto all’emissione del provvedimento di autorizzazione all’accesso delle prestazioni garantite dal FIS (assegno ordinario e assegno di solidarietà).
In merito alla compatibilità delle citate prestazioni con i trattamenti in deroga e con i contratti di solidarietà di tipologia B per il 2016, l’INPS precisa che in caso di contemporanea presenza di domande per periodi totalmente o parzialmente coincidenti, le strutture territoriali, una volta verificato che non risulti alcun provvedimento di autorizzazione emesso per le altre prestazioni (deroga e solidarietà), procederanno all’istruttoria delle prestazioni richieste al Fondo di Integrazione salariale.
In presenza di prestazioni già autorizzate, se il periodo richiesto è totalmente coincidente, l’istanza di accesso al FIS verrà respinta, mentre se il periodo richiesto è parzialmente coincidente, l’istanza di accesso al FIS potrà essere accolta parzialmente, esclusivamente con riferimento al periodo non coincidente con la prestazione già autorizzata.
In questo caso il datore di lavoro istante dovrà compilare l’allegato 1 alla circ. 201/2015, indicando le ore non indennizzabili, ossia le ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo coincidente con la prestazione già autorizzata a titolo di CIG in deroga o contributo di solidarietà.
Le ore così individuate dovranno essere inserite, suddivise per qualifica, nell’apposito campo "Numero ore non indennizzabili" presente nel controllo "Rispetto dei termini di presentazione della domanda", il cui esito dovrà essere posto come negativo. Dovrà inoltre essere variato il "Periodo prestazione", indicando come "dal" il giorno successivo alla scadenza dell’autorizzazione del periodo già autorizzato come CIG in deroga o come contributo di solidarietà.
Per quanto riguarda l’anzianità di effettivo lavoro, il messaggio 4783/2016 ricorda che in attesa dell’implementazione del Flusso Uniemens, che consente alla procedura Fon.S.I. di rilevare automaticamente tale requisito, lo stesso dovrà essere autocertificato dalle aziende richiedenti.
E’ pertanto necessario, per le domande già inoltrate che i datori di lavoro istanti autocertifichino che ciascun lavoratore beneficiario possiede il requisito dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro nell’unità produttiva.
Al momento è in corso di implementazione la procedura DIGIWEB, di inoltro delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dal FIS, affinché tale autocertificazione sia rilasciata contestualmente alla presentazione dell’istanza.
In merito al requisito dimensionale invece può accadere che, a seconda della data di presentazione della domanda e della data di inizio delle sospensioni o riduzioni di attività, si verifichi uno sfasamento tra la presentazione della domanda (precedente) e l’acquisizione del dato rilevato dalle comunicazioni del datore di lavoro (successivo). Per tale motivo, le domande che ricadono in tale fattispecie e per le quali non sarà possibile rilevare in tempo reale la forza aziendale, saranno evidenziate in procedura, con esito alert.
Una volta che il dato relativo alla dimensione aziendale sarà acquisito, la procedura Fon.S.I. cambierà l’esito in positivo o negativo a seconda della soglia dimensionale verificata.
Tuttavia l’INPS potrà comunque procedere in qualsiasi momento, prescindendo pertanto dal controllo automatico di cui sopra, con l’istruttoria delle domande in tutti quei casi in cui il numero dei lavoratori occupati al momento della presentazione della domanda sia tale da garantire ampiamente il raggiungimento o il non raggiungimento del requisito occupazionale, modificando l’esito da alert rispettivamente in positivo o negativo.
Riguardo al periodo neutro, ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, l’INPS chiarisce che lo stesso, interessando un numero esiguo di domande, non è verificato automaticamente dalla procedura. Pertanto il controllo è demandato all’operatore di sede che dovrà verificare se, stante l’esito negativo proposto dalla procedura, le istanze in realtà debbano considerarsi presentate nei termini in quanto ricadenti nel periodo neutro così come dettagliato nelle richiamate note dell’Istituto.
Infine in merito all’accertamento del datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del FIS, l’INPS precisa che l’attribuzione del c.a. 0J non è di per sé sufficiente a stabilire l’appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo, che va verificata congiuntamente al requisito dimensionale del medesimo (più di cinque dipendenti).
La procedura Fon.S.I., in questa prima fase di rilascio, verifica autonomamente i due controlli, esponendo automaticamente con esito positivo l’eventualità in cui l’azienda abbia più di cinque dipendenti e le sia stato attribuito il codice 0J.
Tuttavia possono verificarsi casi in cui il datore di lavoro con più di cinque dipendenti e codice 0J non rientri ugualmente nel campo di applicazione del Fondo.
Pertanto gli operatori di sede, a prescindere dall’esito positivo esposto in procedura, dovranno verificare che l’azienda non rientri in una delle fattispecie di esclusione elencate nel richiamato allegato.
Tale verifica dovrà essere compiuta nel controllo denominato "Azienda rientrante nel campo di applicazione del Fondo", nell’ambito del quale sono esposti sia il c.a. che il c.s.c. attribuito all’azienda.
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