Con il messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza relativa all’assegno di solidarietà garantito dal FIS (art. 31, d.lgs. 148/2015 e art. 6, D.I. n. 94343/2016).

Le disposizioni normative predette stabiliscono che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà garantite dal FIS siano presentate in via telematica all’INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. I termini suddetti non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria.

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 1502 del 3 marzo 2017, ha ritenuto che si possa applicare la regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Quest’ultimo termine costituisce il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.