Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 3 del 16 novembre 2017, ha chiarito che in caso di operazioni societarie di affitto di ramo d’azienda, laddove sia fatta richiesta di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) da parte dell’impresa cessionaria, non è riconosciuta la contribuzione già versata dall’impresa cedente.

In particolare, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 148/2015, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni del FIS in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo in favore dello stesso. L’interpretazione più coerente induce a ritenere che le prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del singolo datore di lavoro e che devono essere scomputate dal c.d. tetto aziendale siano quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile. In proposito l’INPS, con il messaggio n. 3617/2017, ha specificato che, in caso di aziende interessate da operazioni societarie, la contribuzione dell’azienda cedente per i lavoratori transitati nell’azienda cessionaria è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l’azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell’azienda cedente. Qualora invece si tratti di un’operazione societaria nella quale l’azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti ad una o più aziende già esistenti o nuove (come, ad esempio, nel caso di scissioni parziali o di cessioni di ramo d’azienda) nel computo del tetto aziendale si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda istante (nonché cessionaria), a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedenti.

Pertanto, chiarisce il Dicastero, in relazione al quesito formulato e relativo alla possibilità che il Fondo eroghi prestazioni anche in favore dell’azienda cessionaria di lavoratori a seguito di affitto d’azienda, anche sulla base di contributi dovuti da parte dell’azienda cedente, si ritiene che in questo caso nel computo del tetto aziendale si debba tener conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda (cessionaria) che richiede la prestazione a carico del F.I.S., a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dall’azienda cedente.