È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022, il decreto del Ministero del Lavoro 21 luglio 2022, recante l’adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha modificato e integrato il D.Lgs. 148/2015.

Ai sensi dell’art. 1, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.  10 del D.Lgs. 148/2015, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del citato D.Lgs. 148/2015.

Qualora gli accordi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 148/2015 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal FIS, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

I contributi eventualmente già versati o dovuti, in base al decreto 21.7.2022, restano acquisiti al Fondo di integrazione salariale. Il comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre al Ministero del lavoro e al Ministero dell’Economia il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del D.Lgs. 148/2015.

In virtù dell’art. 3 del DM 21.7.2022, sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili. Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.

Ai fini della maturazione del requisito di cui sopra, l’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

Per gli apprendisti, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, c. 3, e 45, c. 4, del D.Lgs. 81/2015.