FIS: per il pagamento diretto le difficoltà economiche sono provate con una relazione aziendale
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 3 del 16/02/2022, ha ricordato (richiamando la circolare INPS 18/2022) che le aziende che intendono fruire dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, dovranno seguire le procedure di informazione e consultazione sindacale previste dal D.lgs. 148/2015 per la CIGO.
Però, nel perdurare delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19 e nell’ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, tenuto conto che dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano anche un solo dipendente, il Ministero del lavoro rende possibile a questi ultimi, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, la presentazione dell’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
Quindi, per tale periodo l’istanza potrà essere presentata all’Istituto previdenziale anche in assenza dell’attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (legge 234 del 2021 e decreto legge n. 4 del 2022), fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori).
Sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure per l’accesso al FIS, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria.
Le procedure semplificate si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali. In altri termini la situazione di difficoltà (es: mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato) potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coerentemente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro.
Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.
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