FIS: informativa sindacale anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 802 del 17/02/2022, fa seguito alla circolare del Ministero del lavoro 3/2022, precisando che fino al 31 marzo p.v., è possibile presentare le domande di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS anche se l’informativa sindacale viene effettuata in un momento successivo.
La comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento.
Per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, l’INPS, in sede di valutazione della domanda, dovrà richiederla, attivando il supplemento istruttorio.
Inoltre, nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto previdenziale dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Novità, sempre fino al 31 marzo 2022, si registrano anche per le richieste di pagamento diretto.
In particolare, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015, ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
Inoltre, l’INPS, ricordando che i datori di lavoro rientranti nelle tutele del FIS possono richiedere l’assegno di integrazione salariale sia per le causali ordinarie che per quelle straordinari, in relazione alle dimensioni aziendali, precisa che nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.
Ne consegue che l’INPS non richiedono più la relazione tecnica prevista dal DM n. 95442/2016.
Infine, l’INPS precisa che le predette modalità semplificate trovano applicazione anche per le richieste di assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro operanti nei settori in cui sono costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del D.lgs. 148/2015.
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