Il Ministero dell’interno, con la circolare 20/06/2016, ha reso noto che nella medesima data è stato siglato un protocollo d’intesa con Confindustria che semplifica la procedura di ingresso dei lavoratori altamente qualificati a cui viene rilasciato un particolare permesso di soggiorno denominato carta blu UE.

Il protocollo attua la disposizione contenuta nell’art. 27 quater del D.lgs. 298/1998 che consente di sostituire la richiesta di nulla osta, necessaria per ottenere il permesso di soggiorno, con una comunicazione allo Sportello unico per l’immigrazione da parte del datore di lavoro.

Con l’adesione al Protocollo, l’impresa aderente potrà inviare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per far entrare in Italia il personale altamente specializzato di interesse, con le modalità informatiche già in uso utilizzando il modello CBC, senza dover richiedere il nulla osta.

La circolare ricorda che il datore di lavoro deve autocertificare il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dall’assunzione in Italia del personale richiesto e, in particolare, la capacità di corrispondere l’importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In particolare, con l’adesione al Protocollo, le aziende associate che intendono avvalersi della procedura semplificata per l’ingresso dei lavoratori altamente qualificati dovranno garantire:

  • l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria;
  • che i lavoratori  di  cui  si  comunica  l’ingresso  siano  in  possesso  del  titolo  di  istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento  di  un  percorso  di  istruzione  superiore  di  durata  almeno  triennale  e  della relativa “dichiarazione di valore”, rilasciata dalla competente autorità consolare e verificata all’atto del rilascio del visto;
  • che la proposta contrattuale sia relativa a qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT – CP 2011  – e successive modificazioni;
  • il possesso    del    riconoscimento    delle    qualifiche    professionali per    le    professioni regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206.

Il contratto di soggiorno non potrà essere sottoscritto se lo Sportello Unico per l’Immigrazione verifica che la documentazione esibita dagli interessati (“dichiarazione di valore” o riconoscimento della qualifica professionale per le professioni regolamentate) risultano carenti dei requisiti prescritti.  In questo caso il permesso di soggiorno non verrà rilasciato ed il visto d’ingresso concesso verrà annullato. Il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento delle spese per il rientro del lavoratore nel Paese di origine.