Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, rispondendo il 10 ottobre 2023 a due quesiti, ha confermato che per i lavoratori c.d. superfragili e per i lavoratori genitori di figli under 14 anni, il diritto allo smart working è prorogato fino alla fine di dicembre 2023.

In merito ai primi, il Ministero del lavoro ricorda che ai sensi della Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 306, Legge 29 dicembre 2022, n. 197), come da ultimo modificata (art. 8 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132), fino al 31 dicembre 2023, per coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 (attuativo dell’art. 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni in L. 18 febbraio 2022, n. 11), dipendenti pubblici e privati, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Inoltre, l’art. 42, comma 3 bis, della legge di conversione del cosiddetto Decreto Lavoro (legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del D.L. n. 48/2023) ha esteso fino al 31 dicembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2 (di cui all’art. 83 della legge n. 77/2020) per età, condizione di immunodepressione o esiti di malattie oncologiche o comorbilità, come accertati dal medico competente.

Il Ministero del lavoro, rispondendo ad un altro quesito ha anche ricordato che l’art. 42, comma 3 bis, della legge di conversione del cosiddetto Decreto Lavoro (legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del D.L. n. 48/2023) ha esteso fino al 31 dicembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Ciò anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.