Fino al 31 dicembre 2022 green pass obbligatorio solo presso strutture sanitare e RSA

Il Governo ha aggiornato al 2 maggio 2022 la tabella che riepiloga i luoghi in cui è necessario possedere il green pass riducendo l’elenco ai soli casi di accesso alle strutture sanitarie e socio sanitarie.

In particolare il green pass è ancora richiesto per:

- La permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici;

- La permanenza nelle strutture sanitarie e sociosanitarie degli accompagnatori di pazienti con disabilità gravi o di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi certificati;

- Le uscite temporanee delle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali (di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017).

La tabella specifica che l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito con ciclo vaccinale “primario” e tampone negativo o guarigione e tampone negativo oppure richiamo vaccinale (terza dose).

Non è invece necessario il green pass per:

- l’accesso degli utenti alle prestazioni di pronto soccorso (è necessario però sottoporsi a tampone rapido o molecolare),

- l’accesso degli utenti a strutture sanitarie, sociosanitarie e studi medici, pubblici o privati, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura,

- l’accesso degli accompagnatori degli utenti indicati nei casi precedenti precedenti.