E' attualmente in discussione alla Camera dei deputati il DDL sulla Finanziaria 2010 che tra le diverse misure prevede numerosi interventi a sostengo dell'occupazione.
Più precisamente il disegno di legge prevede la possibilità di concedere in deroga trattamenti di CIG, di mobilità e di disoccupazione speciale purchè vengano realizzati programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi.
Nel caso in cui non si tratti di prima concessione, ma di proroga la misura dei trattamenti viene ridotta del 10% (per la prima proroga), del 30% (per la seconda proroga) e del 40% (per le proroghe successive).
Sempre in tema di ammortizzatori sociali, novità si hanno anche per l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. In particolare la norma prevede che il requisito contributivo possa essere soddisfatto computando nel biennio precedente la richiesta anche i periodi svolti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un massimo di 13 settimane.
Vengono anche prorogati per tutto il 2010 gli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'art. 19 del DL. 185/2008 (in L. 2/2009).
Non va poi dimenticato che, seppur in via sperimentale, viene riconosciuto ai soggetti titolari di un qualsiasi trattamento a sostegno del reddito non connesso a sospensioni di lavoro, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro con un inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. In sostanza la contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.
Nell'ambito dei contratti di lavoro novità si registrano in particolare per il contratto di staff leasing che viene reintrodotto dopo l'abrogazione disposta dalla L. 247/2007. Sempre in tema di somministrazione il legislatore prevede la possibilità di stipula anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi dei lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro e anche se la somministrazione è finalizzata a sostituire lavoratori assenti. 
In merito al lavoro a progetto,, in via sperimentale per il biennio 2010-2011 viene riconosciuta una somma pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4 mila euri ai lavoratori a progetto il cui contratto non è stato rinnovato. Le condizioni richiesto sono che questi soggetti svolgano la loro attività in regime di monocommittenza, abbiano conseguito un reddito lordo l'anno precedente non superiore a 20 mila euro e superiore a 5 mila euro e abbiano accreditato nell'anno di riferimento almeno una mensilità nella gestione separata, risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi e risultino accreditati nell'anno precedente almeno 3 mesi nella gestione separata.
Meritano di essere segnalate anche le disposizioni che prevedono: un incentivo a favore delle agenzie per il lavoro per ogni lavoratore somministrato che viene assunto, specifiche misure finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di determinate categorie di lavoratori svantaggiati e gli sconti contributivi per i datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali con almeno 50 anni di età.