I commi 148 e 149 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2010, modificativi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, hanno ulteriormente ampliato il campo di applicazione del lavoro accessorio, in particolare:
- il lavoro occasionale accessorio è ammesso sempre per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche se il committente è un Ente Locale;
- i giovani con meno di 25 anni iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria in qualsiasi settore produttivo, compresi glie Enti Locali, le Scuole e le Università, compatibilmente con gli obblighi scolastici, nei week-end e durante i periodi di vacanza estiva (dall'1.6 al 30.9), natalizia (dall'1.12 al 10.1) e pasquale (dalla Domenica delle Palme al martedì successivo al Lunedì dell'Angelo), mentre coloro che sono iscritti all'Università ed hanno meno di 25 anni possono svolgere tali prestazioni durante tutto l'anno;
- la disposizione di cui alla lettera g) del comma 1, art. 70 D.Lgs. n. 276/2003, si applica a tutte le imprese familiari, essendo scomparso il riferimento al "commercio, al turismo e ai servizi";
- i pensionati possono prestare attività occasionale ed accessoria in tutti i settori produttivi ed anche in favore degli Enti Locali;
-  il lavoro occasionale può essere utilizzato anche per attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
- in via sperimentale, per il solo anno 2010, anche i lavoratori regolarmente occupati con contratto a tempo parziale potranno svolgere lavoro accessorio,nell'ambito di qualsiasi settore produttivo (possibilità non utilizzabile dai datori di lavoro titolari dei contratti part time);
- nel limite di Euro 3.000,00 complessivi, i soggetti percettori di trattamento integrativo, anche in deroga, potranno prestare attività occasionale ed accessoria, cumulando le somme percepite a mezzo voucher con il trattamento integrativo, non solo per l'anno 2009, ma anche per il 2010, Potranno essere utilizzati anche dagli enti locali.
Il comma 149 dell'art. 2 ha stabilito che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti  locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia  di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto  di stabilità interno.