Tra le diverse disposizioni contenute nella Legge 191/2009 (c.d. Legge Finanziaria 2010) una buona parte riguarda il sostegno al reddito, tenuto conto del persistere della congiuntura economica in essere da più di un anno anche in Italia.
In particolare l'art. 2, c. 130, ridefinisce, per gli anni 2010 e 2011, l'indennità una tantum da riconoscere alle collaborazioni anche a progetto al termine del contratto.
La disposizione normativa, che ha carattere sperimentale, riserva risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. L'indennità è riconosciuta solo al termine del contratto ed è stata fissata nella misura del 30% del reddito percepito l'anno precedente, nel limite di Euro 4.000,00.
Il collaboratore deve dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale contestualmente alla presentazione della domanda di richiesta della prestazione all'INPS (v. anche circolare INPS n. 74/2009) e deve essere iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS.
Altra disposizione di particolare importanza è l'art. 2 c. 131 secondo cui per l'anno 2010, in via sperimentale, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (2 anni di assicurazione - 1 anno di contribuzione nel biennio precedente) si computano anche i periodi svolti, nel biennio precedente, in via esclusiva nelle forme di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e nella misura massima di 13 settimane.
Per quanto riguarda la CIG e la mobilità l'art. 2, c. 136, ha prorogato per tutto l'anno 2010, i seguenti ammortizzatori sociali:
- l'erogazione del trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità (nel limite delle risorse destinate allo scopo) ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della L. n. 223/1991, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro;
- la CIGS e la mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (dette imprese continueranno, quindi, a versare la contribuzione CIGS - 0,90%, di cui 0,30% a carico del dipendente - e mobilità - 0,30% -);
- l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti;
- il contratto di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS;
- le CIGS finalizzate alla cessazione dell'attività (totale o parziale) fino a 24 mesi.
L'art. 2, c. 137, proroga a tutto l'anno 2010 (nel limite di 15 milioni di euro) il sostegno al reddito per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro somministrato occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese di somministrazione (indennità pari a 1/26 del massimale CIGS per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, più la contribuzione figurativa e l'ANF).
L'art. 2, c. 138, stabilisce invece che il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia può disporre, sulla base di specifici accordi governativi (si ritiene che gli accordi verranno rinviati in sede regionale, così come è accaduto nel 2009) e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG (ordinaria e straordinaria), di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali (c.d. ammortizzatori sociali in deroga).