La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare 19/02/2010 n.4, ha illustrato le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 riguardo agli ammortizzatori sociali che favoriscono il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati.
Cambiano i requisiti di accesso dell'indennità una tantum per i collaboratori a progetto e il suo importo (restano esclusi dalle modifiche coloro che hanno maturato il diritto entro il 31 dicembre 2009).
Tra le condizioni per l'accesso all'agevolazione il legislatore richiede che il collaboratore abbia conseguito nell'anno precedente un reddito lordo compresso tra i 5.000 ed i 20.000 euro, che abbia ricevuto l'accreditamento sempre nell'anno precedente di almeno 3 mensilità di contribuzione presso la Gestione separata INPS e l'accreditamento nell'anno di riferimento di almeno una mensilità di contribuzione alla Gestione separata. Con l'espressione "anno precedente" deve intendersi il 2009 e "anno di riferimento"  il 2010.
La Fondazione Studi sottolinea inoltre 4 altre novità che riguardano i requisiti:
- la contribuzione da far valere nell'anno di riferimento è ridotta da 3 a 1 mensilità,
- il sussidio è condizionato all'assenza di un contratto di lavoro da almeno 2 mesi dall'atto della domanda,
- la previsione di un limite massimo di reddito, che non coincide più con il massimale di artigiani e commercianti, ma è stabilito nella misura fissa di 20.000 euro,
- la contribuzione minima da far valere nell'anno precedente rimane fissata in 3 mensilità, ma viene meno il limite massimo di 10 mensilità di copertura prima del previsto.
In merito all'indennità di disoccupazione la circolare evidenzia che il beneficio della contribuzione figurativa può essere fatto valere esclusivamente per l'accesso all'indennità di disoccupazione con requisiti normali e non anche per l'indennità con requisiti ridotti, né per la disoccupazione speciale dell'edilizia.
Novità riguardano anche i requisiti per fruire del predetto ammortizzatore sociale. Più precisamente in merito al requisito relativo ad un anno di contribuzione per la copertura di disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. Viene previsto in via sperimentale per il 2010 che ai fini del perfezionamento delle 52 settimane di contribuzione, si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di cococo, anche a progetto nel limite massimo di 13 settimane. Con la locuzione "in via esclusiva" deve intendersi che l'attività non deve essere stata svolta contestualmente rispetto ad altra attività di lavoro.
Viene introdotta una deroga rispetto alla regola generale che collega il diritto a determinate prestazioni al relativo versamento contributivo.
Infine i Consulenti del lavoro illustrano la contribuzione figurativa integrativa prevista in via sperimentale per il 2010 finalizzata ad agevolare la ricollocazione anche a condizioni retributive peggiorative che spetta ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, in possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva, che accettano un'offerta di lavoro che prevede l'inquadramento di un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.