La legge finanziaria 2008 interviene anche nelle materie legate alla gestione del rapporto di lavoro, in particolare:

Congedi di maternità e parentale nelle adozioni e affidamenti (art. 2, cc. 452 e 456): si prevede una maggior tutela normativo-economica nell'ambito dei congedi per adozioni e affidamenti, in particolare:

Maternità e adozione: il congedo sale a 5 mesi, da fruire, nelle adozioni nazionali, nei primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del bambino ovvero all'ingresso del minore in Italia nelle adozioni internazionali. Nelle adozioni internazionali il congedo potrebbe essere utilizzato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Se la lavoratrice, durante detto periodo, non richiede il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito. Il congedo non chiesto dalla lavoratrice potrà essere utilizzato dal lavoratore.

Maternità e affidamento: il congedo potrà essere fruito entro 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi. Il congedo non chiesto dalla lavoratrice potrà essere utilizzato dal lavoratore.

Congedo parentale: potrà essere fruito, qualunque sia l'età del minore (comunque entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia) anche nel caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento. L'indennità economica prevista ordinariamente (30% della retribuzione per il periodo fissato dalla norma, anche frazionato) potrà essere corrisposta solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia).

Prima occupazione (art. 2, c. 509): viene stabilito, per l'anno 2008, che ai soggetti in cerca di prima occupazione venga riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale, da attuarsi con apposito decreto ministeriale;

Ammortizzatori sociali (art. 2, cc. 521- 525 e 531): è previsto che il Ministero del lavoro possa, di concerto con il Ministero dell'economia, disporre, per l'anno 2008, proroghe, anche in deroga alla vigente normativa, dei programmi di CIGS e di mobilità (il trattamento è però ridotto del 10% o del 30% o del 40%, rispettivamente se trattasi di prima, seconda o successiva proroga). Il provvedimento stabilisce altresì le seguenti proroghe a tutto il 31.12.2008:

della CIGS e mobilità per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti (e fino a 200), per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per riduzione del personale da imprese escluse dalla relativa normativa.

Le imprese escluse dalla CIGS, potranno continuare, per tutto l'anno 2008, ad accedere al contratto di solidarietà difensivo.

Inserimento collaboratori coordinati (art. 2, cc. 526 e 527): al fine di consentire il reinserimento di soggetti titolari di rapporti di lavoro autonomo coordinato e non, iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, vengono attuati (in via sperimentale per l'anno 2008) appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale attraverso anche l'erogazione di una prestazione sottoforma di voucher. La norma dovrà essere attuata con apposito decreto ministeriale.

Incentivi all'occupazione (art. 2, cc. 539 e 546): ai datori di lavoro, che nel 2008, incrementano il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle regioni del sud più le regioni Abruzzo e Molise potrà essere concesso, fino al 2010, un credito d'imposta di ? 333 mensili, per ciascun lavoratore assunto (elevati a ? 416 per le donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato).

L'incremento occupazionale va verificato con i lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 1/1 - 31/12/2007.

Stabilizzazione LSU (art. 2, c. 549): vengono stanziati 50 milioni di euro per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Agevolazioni per l'occupazione (art. 2, c. 554): le economie (nel limite dell'85%) derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.L. 415/1992 (L. 488/1992) verranno destinate: per l'occupazione di giovani laureati residenti nelle regioni del sud più il Molise; per la costituzione di un osservatorio sulla migrazione interna; per agevolare le imprese innovatrici in fase di start up; per lo sviluppo delle attività produttive (poli di innovazione nel mezzogiorno); per il fondo per la gestione "gas serra"; per al deduzione forfettaria a favore delle imprese esercenti distribuzione di carburante; per interventi a sostegno dell'attività di ricerca.

Collocamento obbligatorio (art. 3, c. 123): le disposizioni in materia di collocamento obbligatorio sono estese agli orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni e infermità che hanno dato luogo a una rendita INAIL.