Finanziaria 2002: incremento delle pensioni per i soggetti disagiati
A cura della redazione
A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata la pensione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni fino a garantire un reddito di ? 516,46 al mese per 13 mensilità.
Il beneficio è riconosciuto anche ai titolari dei trattamenti pensionistici INPS trasferiti all'Istituto previdenziale ai sensi della L. 381/1970.
Relativamente all'età anagrafica il terzo comma dell'art. 38 della legge 448/2001 prevede la riduzione fino ad un massimo di 5 anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei 5 anni di contribuzione è soddisfatto in presenza di periodi contributivi pari o superiori alla metà del quinquennio.
L'incremento pensionistico è riconosciuto anche ai soggetti con età pari o superiore a 60 anni invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o in possesso della pensione di inabilità.
Condizioni: per poter usufruire del beneficio previsto dalla legge finanziaria 2002 è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
- non essere in possesso di redditi personali pari o superiori a ? 6.713,98 su base annua;
- non essere in possesso (se coniugato e non effettivamente e legalmente separato) di redditi personali pari o superiori a ? 6.713,98
- se i redditi posseduti sono inferiori a ? 6.713,98, l'incremento pensionistico viene corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei predetti limiti;
- il limite di ? 6.713,98, a decorrere dal 2002, è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del FPLD rispetto all'anno precedente.
Si evidenzia che per la concessione delle predette maggiorazioni sociali non si considera il reddito della casa di abitazione.
Recupero prestazioni indebite - l'INPS non provvederà a recuperare le prestazioni pensionistiche o i trattamenti di famiglia percepiti indebitamente nei periodi anteriori al 1° gennaio 2001, se i soggetti interessati sono in possesso di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a ? 8.263,31.
Nel caso in cui invece il reddito sia superiore al predetto limite l'INPS non provvederà al recupero dell'indebito nei limiti di ¼ dell'importo riscosso.
L'istituto previdenziale recupera l'indebito attraverso una trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad 1/5. L'importo residuo viene recuperato ratealmente senza interessi entro 24 mesi.
Nel caso in cui venga accertato che il soggetto ha dolosamente percepito indebitamente delle prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, l'INPS provvederà a recuperare le somme dovute in misura intera, anche richiedendole agli eredi del pensionato.