Rapporto di lavoro
Finanziaria 2002: il varo del Governo
A cura della redazione
Il 28 settembre 2001, il Consiglio dei Ministri ha varato il disegno di legge concernente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. Legge Finanziaria 2002).
Tra le principali novità relative al mondo del lavoro si segnalano le seguenti:
Detrazioni d'imposta (art.2) - la detrazione d'imposta per ciascun figlio a carico viene elevata a L. 1.000.000 se il reddito non supera L. 70 milioni.
Aliquote per scaglioni di reddito - la riduzione progressiva delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito è sospesa per l'anno 2002.
Pensioni (art.26) - le pensioni inferiori a L. 1.000.000 sono elevate a decorrere dal 1° gennaio 2002 di un importo pari al raggiungimento della predetta somma. Spetterà al Ministero delle finanze determinare le categorie di pensioni alle quali applicare l'integrazione ed i soggetti destinatari.
Costo del lavoro (art.29) - Vengono confermate per l'anno 2002 la riduzione del contributo per la tutela di maternità e quella dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. Restano inoltre confermati il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'INAIL ed il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello.
Sgravi nuovi assunti (art.30) - Ai datori di lavoro privati e pubblici (comprese le società cooperative di lavoro) operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto, per tre anni, uno sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS (a carico datore di lavoro) sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione FPLD per i nuovi assunti nell'anno 2002.
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