È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2021, il decreto del Ministero del Lavoro 10.12.2020, recante il riconoscimento alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole, dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo 1° gennaio 2020 - 30 giugno 2020, in attuazione dell'art. 58-quater, c. 1, lett. a) ,del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione in commento è concessa nel limite di spesa complessiva di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509) e, in particolare, dalla sezione 3.1 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, di seguito «Quadro temporaneo».

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.

In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

In caso di esito favorevole dell'istanza, qualora l'esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale di cui al c. 1 dell'art. 2 del DM 10.12.2020, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.