L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 143/E del 30 dicembre 2010, ha precisato che è possibile attribuire la detrazione di imposta per figli a carico all'altro genitore in caso di assenza di reddito, anche in caso di genitori separati o divorziati. 
Tuttavia, perché l'unico genitore titolare di reddito possa beneficiare della detrazione nella misura del 100% è necessario che sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell'importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio.