Festività natalizie: un vademecum per le colf
A cura della redazione
L’Assindatcolf, sul proprio sito internet, il 14/12/2015 ha diffuso una guida pratica per aiutare le famiglie, che hanno alle proprie dipendenze un lavoratore domestico, a gestire il complesso periodo delle festività natalizie.
Prima di tutto il vademecum ricorda che i giorni di riposo di cui colf, badanti e baby sitter devono necessariamente godere, così come previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro domestico sono il 25 dicembre, il 26 dicembre (Santo Stefano), il 1 gennaio ed il 6 gennaio (Epifania). Qualora però, venisse preventivamente concordato dalle parti un calendario che preveda il lavoro durante le giornate festive, dovrà essere corrisposto lo straordinario con una maggiorazione del 60%.
Sono, invece, di norma operativi il 24 ed il 31 dicembre, che quest’anno cadono però di giovedì, abitualmente il giorno in cui i lavoratori conviventi godono della mezza giornata di riposo. In questo caso, se dovessero essere richieste attività lavorative dal datore dalle ore 12.00 in poi dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 40%.
Nel caso in cui la famiglia decida di festeggiare il Natale in una località diversa dal luogo di residenza, solo il lavoratore convivente è tenuto a seguirla nello spostamento, mentre quello ad ore non è obbligato a farlo. Ciò che cambia è la gestione della paga: se il trasferimento è contemplato nella lettera di assunzione il datore di lavoro non dovrà corrispondere alcuna maggiorazione dello stipendio, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio. In caso contrario, se si trattasse di una richiesta occasionale e non prevista nella lettera di assunzione, al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità pari al 20% della retribuzione giornaliera.
Quanto alla gestione delle ferie, molto spesso i collaboratori domestici decidono di godere di questo periodo proprio in occasione delle festività natalizie. A questo proposito Assindatcolf ricorda che secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro si tratta di un intervallo complessivo di 26 giorni l’anno, da rimunerare con 1/26 della retribuzione globale di fatto.
Come per ogni lavoratore dipendente anche i domestici hanno diritto a ricevere la tredicesima entro il 21 dicembre, che corrisponde ad una mensilità piena, comprensiva anche dell’indennità di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio sono corrisposti tanti dodicesimi della mensilità quanti sono stati i mesi di lavoro.
Non è un obbligo ma una consuetudine sempre legata al mese di dicembre quella di corrispondere al proprio collaboratore domestico un anticipo di Tfr, trattamento di fine rapporto (nella misura massima del 70%), una pratica vantaggiosa anche per le famiglie che in questo modo non saranno costrette a sostenere un ingente esborso in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
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