Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello 25/2011 del 17 giugno u.s., ha precisato che il datore di lavoro, al fine di individuare il trattamento economico e normativo da erogare ai lavoratori in occasione della festività nazionale del 17 marzo 2011, può scegliere come riferimento sia la giornata del 4 novembre sia, in alternativa, una qualsiasi delle altre festività tuttora soppresse ai senti della L. 54/1977.
Il legislatore ha infatti istituito per il solo anno 2011 una nuova festività nazionale il cui trattamento economico, al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, coincide con quello previsto dai contratti collettivi per la festività del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse.
Pertanto se il CCNL (come quello per il personale medico oppure quello per il personale non medico della sanità privata indicati nell’interpello dall’ARIS) prevede 4 giornate di ferie aggiuntive per le festività soppresse, la giornata del 17 marzo andrà a ridurre le ferie da 4 giorni a 3.
Se il personale ha prestato attività lavorativa nella giornata festiva del 17 marzo 2011, il trattamento economico e normativo da applicare andrà a coincidere con la retribuzione prevista dal contratto collettivo applicato in azienda per una delle festività soppresse lavorate.
Spetta in ogni caso al datore di lavoro scegliere il trattamento economico previsto per le festività soppresse che risulta meno oneroso per l’impresa a cui far riferimento per compensare la giornata del 17 marzo 2011.