Ferrovie dello Stato: on line la domanda per il finanziamento dei programmi formativi
A cura della redazione
Come noto, i beneficiari degli interventi del Fondo sono i dipendenti delle aziende che operano nel settore del trasporto ferroviario, ad eccezione dei dirigenti.
Per l’accesso al finanziamento dei programmi formativi è necessario, innanzi tutto, completare le procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, che devono concludersi con un accordo aziendale e, successivamente, presentare la domanda online, tramite il servizio “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi:
- il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte;
- l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte;
- la data dell’accordo aziendale;
- la dichiarazione di responsabilità nella quale si attesti che all’accordo aziendale si è pervenuti nel pieno rispetto delle procedure ex art. 7, c. 1, del D.I. 99296/2017;
- la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti di avere usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali e/o dell’Unione europea e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato.
Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo aziendale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
La misura dell’intervento formativo richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali e dell’Unione Europea.
La retribuzione mensile dell’interessato, che dovrà essere riparametrata su base oraria, è determinata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione calcolata come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui nei dodici mesi precedenti siano presenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, ai fini del calcolo della retribuzione media imponibile, tali periodi non vengono considerati e si retrocede ulteriormente fino a concorrenza dei dodici mesi.
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