Fermo pesca: entro fine febbraio le domande per le indennità dello scorso anno
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro ha reso noto che è stato pubblicato sul proprio sito internet il Decreto Interministeriale n. 24 del 31 dicembre 2018, che prevede che le imprese del settore pesca, interessate a ricevere l’indennità di 30 euro per i periodi di sospensione del lavoro avvenuti nel 2018, dovranno presentare entro e non oltre il 28 febbraio 2019, tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline" le apposite domande.
Il decreto attua l’art. 1, comma 121, della legge 27 dicembre 2017 e dell’art. 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone che, per l’anno 2018 - nel limite di undici milioni di euro per il Fermo Pesca Obbligatorio e nel limite di cinque milioni di euro per il Fermo Pesca Non Obbligatorio - sia riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Le imprese interessate a ricevere l'indennità, in base a quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto, dovranno presentare una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda.
La procedura d'inoltro e i relativi allegati con apposite istruzioni sono disponibili nella pagina web dedicata al fermo pesca.
Qualora le richieste aziendali superino il predetto stanziamento, la relativa indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
Si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 1, c. 803 della Legge di Bilancio 2019 ha prorogato anche per il 2019 la citata indennità, sempre nella misura di 30 euro.
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