Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 5 febbraio 2021, il Decreto Interministeriale 2.2.2021 – repertorio 1 del 3.2.2021 che, in esecuzione della L. 160/2019, dispone che, per l'anno 2020, per il Fermo Pesca Obbligatorio e per il Fermo Pesca Non Obbligatorio - è riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Le imprese interessate a ricevere l'indennità, in base a quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto, dovranno presentare, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2021, una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline". La procedura di inoltro e i relativi allegati con apposite istruzioni sono disponibili nella pagina web dedicata al Fermo Pesca.

Qualora le richieste aziendali superino il predetto stanziamento, la relativa indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

Il Decreto è in corso di registrazione presso gli Organi competenti.

A fine di consentire la più ampia partecipazione alla fruizione dell'indennità in oggetto, fermo restando il termine improrogabile del 28 febbraio 2021 per l'inoltro dell'istanza (art. 4, c. 1, del Decreto Interministeriale repertorio 1/2021), è possibile inviare la sola "scheda 9" entro la data del 31 marzo 2021, laddove risultasse ancora sprovvista del visto dell'Autorità Marittima competente.