Con il decreto direttoriale n. 1733 del 12/07/2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato la corresponsione di un’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro ai lavoratori delle imprese di pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro dovuta a misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Sostegno al Settore della Pesca

Il decreto, emanato dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, rappresenta una misura cruciale per sostenere i lavoratori del settore della pesca marittima, inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. Questa indennità è stata stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 326, della legge n. 197 del 2022, con un importo giornaliero fissato a 30 euro per ciascun lavoratore.

Dettagli Economici

L’onere complessivo previsto per il finanziamento delle giornate di sospensione è pari a 26.402.518,20 euro, suddiviso in 21.601.348,20 euro per le giornate di fermo obbligatorio e 4.801.170,00 euro per quelle di fermo non obbligatorio. Complessivamente, 12.364 lavoratori beneficeranno di questa indennità, con un totale di 880.177 giornate indennizzabili.

Proiezioni e Procedure

Il Ministero ha ricevuto 4.145 istanze da parte delle imprese di pesca entro i termini stabiliti. Le risorse necessarie saranno impegnate entro il 30 settembre 2024 e saranno trasferite ai Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto per la liquidazione delle indennità. Le Capitanerie di Porto, operando sotto la direzione del Ministero delle Politiche Agricole, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell’Ambiente, svolgeranno un ruolo chiave nella distribuzione delle risorse.

Prospettive e Implicazioni

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche passive del lavoro e degli incentivi all’occupazione, con l’obiettivo di mitigare gli effetti economici negativi dovuti alle sospensioni delle attività di pesca. Il decreto n. 1733 mira a fornire un sostegno concreto ai lavoratori del settore, assicurando la continuità del reddito in periodi di arresto obbligatorio o volontario delle attività.