Le assenze per motivi di salute devono essere computate ai fini della determinazione delle ferie annuali spettanti al lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 2109 c.c. E' questo l'importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12/11/2001 n.14020. In particolare la Suprema Corte precisa che nella determinazione della durata delle ferie, l'autonomia privata (ossia la contrattazione collettiva) trova un limite nella necessità (garantita dall'art. 36 Cost.) di parificare i periodi di servizio prestati in azienda a quelli di assenze del lavoratore per malattia. La Corte di Cassazione ha infatti ampliato il valore da sempre riconosciuto all'istituto delle ferie, consistente nel recupero psicofisico delle energie consumate durante la prestazione lavorativa, qualificandole ora come un tempo libero, necessario alla tutela della salute e all'esercizio dei fondamentali diritti di svolgimento della personalità. Pertanto conclude la sentenza, la maturazione delle ferie non è più legata solo ai periodi in cui il lavoratore presta l'attività lavorativa, ma anche ai periodi in cui il dipendente risulta assente dal luogo di lavoro per motivi di salute.