Il diritto a fruire delle ferie residue non può essere negato dagli eventi "normali" che sospendono l'attività lavorativa come sono la malattia e l'aspettativa (Cassazione, n. 11516/2001).
Con la recente sentenza del 7 settembre 2001 la Suprema Corte ha inteso ribadire come il diritto alle ferie sia un diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito: pertanto il datore di lavoro non può in nessun modo ostacolarne l'esercizio o opporsi al risarcimento specifico per equivalente quando richiesto dal lavoratore.
E' infatti assolutamente chiaro come le ferie possano non essere godute solo nel caso in cui sia il lavoratore (dirigente) medesimo a volerle estinguere (Cassazione, 4198/1998) o quando successivamente alla soluzione prospettata dall'azienda il lavoratore rifiuti senza alcuna ragione valida.