- Dopo gli interventi dell'INPS (circo. 186/1999 e messaggio 101/2001), dell'INPDAI (messaggio del 28 giugno 2001) e della Confindustria gli obblighi contributivi inerenti alle ferie maturate e non ancora godute devono essere così assolti:
- entro il termine fissato da disposizioni legali o contrattuali (collettive o individuali);
ovvero
- entro il 18° mese successivo all'anno di maturazione, in mancanza di un termine contrattuale (come sopra individuato).