Il Ministero del lavoro, con la risposta (prot. 25/I/0005221, del 26-10-2006) all'interpello proposto dalla Banca d'Italia, è ritornato ad esaminare la problematica relativa alla monetizzazione delle ferie non godute e del relativo obbligo contributivo. Quest'ultimo problema era stato solo sfiorato nella precedente risposta del 18-10-2006, nella quale si rinviava semplicemente al msg. INPS 18850/2006.

 

Monetizzazione delle ferie: divieti e deroghe - Il Ministero del lavoro ha precisato che, per effetto di quanto stabilito dall'art. 10, c. 2, del D.Lgs. 66/2003, il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Dette quattro settimane devono essere obbligatoriamente godute dal lavoratore (tenendo conto anche di quanto già precisato nella precedente nota del 18-10-2006):

-             per almeno due settimane (o diverso periodo contrattuale) nell'anno di maturazione;

-             per le restanti due settimane (o diverso periodo contrattuale) entro i 18 mesi (o diverso termine contrattuale) successivi al termine dell'anno di maturazione.

Il datore di lavoro è tenuto ad agevolare la citata fruizione, per non incorrere nelle prescritte sanzioni (S.A. da ? 130 a e 780 per ciascun lavoratore).

Va altresì ricordato che il datore di lavoro che impedisce il godimento delle ferie, e tale situazione possa diventare causa di infortuno sul lavoro per il fatto che non sia intervenuto il recupero delle energie psico fisiche del lavoratore, si espone anche a eventuali procedimenti penali per responsabilità diretta.

Nessun problema invece per le ferie contrattuali eccedenti le 4 settimane che possono essere oggetto di negoziazione contrattuale (collettiva o individuale).

In relazione a quanto sopra, la monetizzazione delle ferie non godute può intervenire, senza incorrere in situazioni sanzionatorie, nei seguenti casi:

-         per le ferie maturate al 29.4.2003 (data d entrata in vigore dal D.Lgs. 66/2003) e non ancora godute;

-         nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno;

-         per le ferie eccedenti le 4 settimane legali, previste dalla contrattazione collettiva (a prescindere dalla cessazione o meno del rapporto di lavoro).

 

Risarcimento del danno - Riguardo invece al mancato godimento delle 4 settimane di ferie minime legali nel termine di 18 mesi (o altro termine contrattuale), successivi all'anno di maturazione, occorre tenere presente quanto segue:

·        il mancato godimento è riferibile alla volontà del lavoratore: nessun obbligo di risarcimento del danno.

·        il mancato godimento è riferibile alla volontà del datore di lavoro: al lavoratore spetta un risarcimento del danno subito, la cui entità potrà essere quantificata in base al danno psico fisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie stesse.

 

Obbligo contributivo e fiscale - L'indennità sostitutiva delle ferie, corrisposta nei casi previsti, determina reddito imponibile sia ai fini contributivi sia ai fini fiscali (v. Cass. Trib. 20384/2006 - Cass. Civ. 6607/2004).

Si ricorda altresì che la Cassazione (Sent. 11960 dell'8-6-2005) ha precisato che le indennità sostitutive di ferie aventi carattere retributivo (mancata fruizione a causa della cessazione del rapporto di lavoro - situazione non imputabile al datore di lavoro) vanno sommate alla retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

Obbligazione contributiva per ferie non godute - Il Ministero del lavoro chiarisce altresì che nel caso in cui le ferie non vengano godute nei termini fissati dalla legge (o, nei termini più ampi, dalla contrattazione collettiva) il datore di lavoro è tenuto in ogni caso al versamento dei contributi allo scadere dei citati termini.

Ne consegue, precisa il Ministero, che l'obbligazione contributiva, da calcolarsi sul compenso equivalente alle ferie non godute, coincide con il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse ovvero con il più ampio termine contrattuale.

 

Per effetto di quanto precisato dall'INPS con la circ. 15/2002 (richiamata dal Ministero, unitamente alla circolare 186/1999) - possibilità di differire l'obbligo contributivo al mese successivo a quello di riferimento (emolumento di variazione retributiva) - il datore di lavoro provvederà a sommare la retribuzione equivalente alle ferie scadute e non godute alla retribuzione imponibile del mese.

Secondo il Ministero, detto criterio deve essere applicato anche per le ferie contrattuali eccedenti le quattro settimane minime di legge.

Si ritiene che il Ministero abbia voluto dire che in ogni caso il termine è quello dei 18 mesi ovvero quello più ampio previsto dalla contrattazione collettiva. Al riguardo si ritiene che un accordo individuale finalizzato al godimento (o alla monetizzazione) di tali ferie eccedenti le 4 settimane possa essere utile a spostare il termine dell'obbligazione contributiva.

Il rinvio invece alla circolare 15/2002 per la procedura di conguaglio contributivo (per la compilazione del mod. DM 10/2 si rinvia al manuale INPS febbraio 2006) da seguire nel momento in cui le ferie residue vengono effettivamente godute non risulta corretta, in quanto le istruzioni di rinvio al mod. 770 non sono più attuali. La sistemazione delle posizioni individuali dei lavoratori deve avvenire, dal 2005, attraverso la procedura EMENS (denuncia telematica delle retribuzioni), che riporta specifiche istruzioni (vedere apposito spazio).

Vista la confusione che si sta generando mediante il rinvio a disposizioni amministrative non più attuali, sarebbe opportuno un urgente intervento operativo e chiarificatore da parte dell'INPS.

 

Casistica ipotizzabile

 

Fattispecie

Scadenza dell'obbligazione contributiva

4 settimane di ferie minime obbligatorie previste dal D.Lgs. 66/2003

 

18° mese (ovvero termine più ampio previsto dalla contrattazione collettiva) successivo all'anno di maturazione

 

 

Ferie eccedenti le 4 settimane di legge:

 

-         assenza di regolamentazione contrattuale, aziendale o individuale in materia di termine ultimo per il godimento delle ferie

 

-         presenza di accordi e/o regolamenti aziendali o pattuizioni individuali che prevedono un termine ultimo per il godimento delle ferie (più ampio di 18 mesi)

 

 

 

 

-          18° mese successivo all'anno di maturazione

 

 

 

-          termine fissato dall'accordo, regolamento o pattuizione individuale (*)

 

(*) Potrebbe essere data anche l'interpretazione (a mio avviso non condivisibile) che in ogni caso il termine ultimo è il 18° mese successivo a quello di maturazione.

.

La denuncia mensile E-MENS - L'obbligazione contributiva sulle ferie non godute (DM 10/2) si riflette anche sulla denuncia mensile delle retribuzioni, procedura E-MENS, quando interviene il successivo godimento effettivo delle ferie, vale a dire occorre gestire correttamente gli elementi "Imponibile e Diminuzione imponibile".

Si riportano qui di seguito gli esempi proposti dall'INPS con il Msg. 16329 del 22.4.2005 (sono stati modificati i riferimento temporali):

 

 

Esempio 1

Con il mod. DM10 di competenza 2006-10 è stata recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di ? 300 assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello stesso anno (utilizzando il sistema della "decontribuzione").

Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre pari a 1.000 ? che per effetto della decontribuzione operata si riduce a 700 .

Nell'elemento <Imponibile> sarà riportato il valore 700, mentre l'elemento <VariRetributive> non dovrà essere utilizzato.

 

Esempio 2

Con il mod. DM10 di competenza di 2006-10 viene recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di ? 300 assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello stesso anno (utilizzando il sistema del recupero diretto con il codice "L480" del quadro D del DM10).

Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre pari a 1.000 ? .

Nell'elemento <Imponibile> sarà riportato il valore 1.000 , mentre nell'elemento <VarRetributive>, attributo anno 2006, <DiminuzioneImponibile> sarà riportato il valore 300.

Ai fini della costruzione dell'estratto conto 2006 per il lavoratore, l'INPS provvederà a ridurre l'imponibile calcolato al 30 settembre 2006 del valore indicato nell'elemento <DiminuzioneImponibile> (300) .

 

Esempio 3

Con il mod. DM10 di competenza 2006-10 viene recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di ? 300 assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello scorso anno - anno 2005 (utilizzando il sistema della "decontribuzione").

Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre pari a 1.000 ? che per effetto della decontribuzione operata si riduce a 700 .

Nell'elemento <Imponibile> sarà riportato il valore 700 , mentre nell'elemento <VarRetributive>, attributo anno 2005, <DiminuzioneImponibile> sarà riportato il valore 300.

Il valore 300 sarà portato in diminuzione del CUD/770 2004 a cura del datore di lavoro (a regime l'attribuzione della partita all'anno precedente sarà effettuata dall'INPS).

Ai fini della costruzione dell'estratto conto 2006 per il lavoratore, l'INPS provvederà ad aumentare l'imponibile dichiarato nel mese di ottobre 2006 (700) del valore indicato nell'elemento <DiminuzioneImponibile> (300) .

 

Esempio 4

Con il mod. DM10 di competenza 2006- 10 v iene recuperata la contribuzione sul compenso ferie non godute di ? 300 assoggettato a contribuzione nel mese di luglio dello scorso anno (utilizzando il sistema del recupero diretto con il codice "L480" del quadro D del mod. DM10).

Si ipotizzi un imponibile del mese di ottobre pari a 1.000 ? .

Nell'elemento <imponibile> sarà riportato il valore 1000, mentre l'elemento <VarRetributive> non dovrà essere utilizzato. Il valore 300 sarà portato in diminuzione del CUD/770 2005 a cura del datore di lavoro. A regime il datore di lavoro dovrà inviare una denuncia di rettifica per il mese di luglio dell'anno precedente.