L’INPS, con la circolare n. 14 del 27 gennaio 2022, ha fornito le prime istruzioni di carattere generale in merito alla sospensione, dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (D.L. 146/2021 - L. 215/2021).
Innanzi tutto, si precisa che la citata disposizione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.
La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della L. 296/2006), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Entro la medesima data, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Da ultimo, l’INPS evidenzia che, nelle fattispecie in commento, non si procede al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati, riservandosi di fornire, con apposito messaggio, le relative istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate.