Federalismo fiscale: in G.U. la legge delega
A cura della redazione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009 è stata pubblicata la legge n. 42 del 5 Maggio 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
La delega intende introdurre un sistema tributario federale, con riferimento alle regioni, e disciplina un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. In ogni caso dovrà assicurare autonomia di entrate e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni.
Il decentramento fiscale dovrà attuarsi nel rispetto anche dei seguenti principi:
- razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
- semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza nel prelievo ed efficienza nell'amministrazione dei tributi;
- coinvolgimento di diversi livelli istituzionali per il contrasto all'evasione;
- attribuzione di risorse autonome alle regioni e agli enti locali in funzione delle relative competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà;
- garantire il fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali;
- ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- esclusione di ogni doppia imposizione;
- istituzione, attraverso leggi regionali, di tributi propri e locali;
- determinazione di variazioni di aliquote o di agevolazioni che i comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia;
- istituzione, da parte regionale, di procedure di compartecipazione al gettito fiscale a favore degli enti locali;
- esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo;
- previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e riscossione, che assicurino modalità di accreditamento diretto e di riversamento automatico;
- garanzia del mantenimento di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi tributari e compartecipazioni da attribuire alle regioni e agli enti locali nonché previsione di adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale;
- riduzione dell'imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia delle Regioni;
- definizione di una disciplina dei tributi locali.
I tributi regionali saranno regolamentati nel rispetto dei seguenti criteri:
- per tributi delle Regioni si intendono: quelli propri ma derivati, istituiti e regolati da leggi statali, le addizionali sulle base imponibile dei tributi erariali e quelli propri direttamente istituiti;
- possibilità, da parte della Regione, di modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti fissati dalla legislazione statale;
- definizione, secondo il principio della territorialità, delle modalità di attribuzione alle regioni del gettito tributario statale e delle relative compartecipazioni (si terrà conto: del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche, della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio; del luogo della prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione, ecc.).
I decreti legislativi definiranno l'entità e il riparto del fondo perequativo statale a favore delle Regioni e le modalità di finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni stesse.
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