Federalismo: dal 2013 ogni Regione potrà variare l'addizionale all'IRPEF
A cura della redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011, n. 109, il DLgs. 6 maggio 2011, n. 68, sul federalismo fiscale che prevede tra l’altro che a decorrere dal 2013 ciascuna Regione possa aumentare o diminuire l’aliquota di base dell’addizionale regionale all’IRPEF pari allo 0,9%.
La maggiorazione non potrà essere superiore a 0,5 punti percentuali per l’anno 2013, a 1,1 punti percentuali nel 2014 e a 2,1 punti percentuali dal 2015.
Fino al 31 dicembre 2012 rimangono ferme le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF delle Regioni che, alla data del 27 maggio p.v., risultano superiori all’aliquota di base. Resta salva in ogni caso la facoltà delle stesse Regioni di deliberare la riduzione fino all’aliquota di base così come il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali se la Regione ha disposto la riduzione dell’IRAP.
A decorrere dal 2013 ciascuna Regione con propria legge può ridurre le aliquote dell’IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile.
Sempre a decorrere dal 2013, ferma la facoltà di sopprimerli, ciascuna Regione può trasformare in tributi propri: la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali e l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.
Verrà inoltre riversato alle Regioni direttamente l’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali.
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