Federalberghi: accordo per favorire l’apprendistato di primo e terzo livello
A cura della redazione

Federalberghi, Faita – Federcamping e le organizzazioni sindacali di settore, hanno sottoscritto, in data 1° agosto 2017, un accordo che disciplina l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (primo livello), nonché l’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello).
Le parti hanno convenuto che per gli apprendisti assunti con apprendistato di primo livello, fermo restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7 del D.lgs. n. 81/2015 (nessun onere a carico del datore per le ore di formazione esterna e retribuzione ridotta al 10% per la formazione interna prevista nel piano curriculare), per le ore di formazione interna eccedenti quelle contenute nel piano di formazione, la retribuzione è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure: 50% per il primo ed il secondo anno; 65% per il terzo anno e 70% per l’eventuale quarto anno. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante (secondo livello), nei limiti di durata complessivi previsti per quest’ultimo dagli accordi di settore.
Per quanto riguarda l’apprendistato di terzo livello, le ore di formazione interna eccedenti quelle di cui al piano di formazione sono retribuite analogamente a quanto stabilito dalla disciplina di settore con riferimento all’apprendistato professionalizzante (80% della normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello per il primo anno; 85% per il secondo; 90% per il terzo; 95% per il quarto).
Riproduzione riservata ©