Fatturazione elettronica: modalità di assolvimento dell’imposta di bollo
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, in data 17 gennaio 2019, ha aggiornato la FAQ n. 5 del 21.12.218 riguardante la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, si chiedeva se la suddetta modalità sia esclusivamente quella stabilita dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972.
Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta.
Si ricorda, poi, che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’art. 6 del DM 17.6.2014. Al riguardo, a seguito della modifica apportata dal DM 28 dicembre 2018, si evidenzia che:
- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento;
- l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.
I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’art. 15, c. 10, del citato DPR 642/1972.
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