L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 67 del 26 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica.

In particolare, con riferimento all’ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica, si ribadisce che, per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI (Sistema di Interscambio)oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 127/2015.

Un soggetto non residente, invece, non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.