Fatti specifici formano oggetto della contestazione disciplinare
A cura della redazione
Il recesso del datore di lavoro perché sia legittimo deve basarsi su una contestazione disciplinare specifica e tale da garantire al lavoratore la possibilità di fornire idonee giustificazioni (Cass. 28/05/2008 n.13813).
In particolare i Giudici di legittimità hanno sostenuto che nel procedimento previsto dall'art. 7 della legge 300/1970 per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari la regola della preventiva contestazione dell'addebito rappresenta una essenziale garanzia del contraddittorio. Inoltre lo stesso articolo prescrive la forma scritta della relativa comunicazione (con riferimento ai provvedimenti più gravi del rimprovero verbale). L'effettività di questa tutela è assicurata dal principio della immutabilità della contestazione, che costituisce un elemento necessario di garanzia dell'effettivo esercizio di difesa del lavoratore incolpato, precludendo al datore di lavoro di far valere a sostegno delle sue determinazioni disciplinari circostanze nuove rispetto a quelle contestate.
Alla stessa funzione di garanzia risponde l'esigenza di specificità della contestazione, integrata solo quando con la formulazione dell'addebito sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..
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