Il FASI ha fornito le istruzioni per gli adempimenti contributivi per l'anno 2006. Per il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FASI), riservato ai dirigenti industriali, dal 1° gennaio 2006, sono entrati in vigore: - il nuovo statuto e il relativo regolamento; - l'ultimo aumento dei contributi previsto dal CCNL del 24 novembre 2004. La contribuzione è la seguente: a) carico azienda: - Per ciascun dirigente in servizio iscritto (o che si iscriva) al fondo ? 360,00 (trimestrale) e ? 1.440,00 (annuale); - Per ciascun dirigente dipendente (anche non iscritto al fondo) per l'assistenza ai dirigenti pensionati: - in via generale ? 243,00 (trimestrale) ? 972,00 (annuale) - per le aziende che, a partire dal 1°-4-2006, si iscrivono a fondi integrativi sostitutivi del Fasi a favore dei soli dirigenti in servizio ? 303,75 (trimestrale) ? 1.215,00 (annuale) b) A carico dipendente: Dirigente in servizio iscritto ? 183,00 (trimestrale) ? 732,00 (annuale) Per ciascun genitore a carico iscritto: ? 300,00 (trimestrale) ? 1.200,00 (annuale) Quota di ingresso ordinaria pari a ? 500,00 dovuta dai: -dirigenti in servizio che si iscrivono al fondo oltre i 6 mesi dalla data di nomina; - dirigenti pensionati, anche se già iscritti come dirigenti in servizio a forme di assistenze sanitarie sostitutive del Fasi; - dirigenti che si iscrivono al Fasi, in caso di confluenza collettiva; - dirigenti all'estero (a norma dell'art. 2, lettera f), dello statuto). Quota d'ingresso maggiorata pari a ? 1.500,00 dovuta dai: - dirigenti neo promossi o assunti con tale qualifica per la prima volta, se la domanda di iscrizione è inoltrata oltre i 18 mesi; - dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivono dopo 6 mesi; - dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal fondo che successivamente si reiscrivono A decorrere dal 1° gennaio 2006 i contributi al Fasi devono essere versati esclusivamente: - mediante bollettino bancario (bollettino freccia); - mediante domiciliazione bancaria (RID) I termini per il versamento sono confermati entro la fine del secondo mese di ciascun trimestre di calendario, vale a dire entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre, con riferimento alla situazione effettiva rilevata il primo giorno del trimestre stesso. Il tardato versamento comporta l'applicazione, dell'interesse di mora pari al TUR al 1°-1-2006 più 2,5 punti (vale a dire, dal 1°-1-2006, pari al 4,75%).