L’INPS, con la circolare 31/01/2022 n.16, ha reso noto che sono escluse dall’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali le farmacie, connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, in quanto rientranti nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore, il quale ha in Federfarma l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell’Accordo costitutivo del Fondo per le attività professionali.

A decorrere dal periodo di paga in corso a marzo 2020, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, individuati nell’allegato 1 della circolare 16/2022, rientrano nel campo di applicazione del Fondo per le attività professionali e non sono più soggetti alla disciplina del FIS.

Con specifico riferimento alle farmacie, in considerazione della circostanza che le medesime non sono destinatarie ab origine della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, con successiva comunicazione l’INPS renderà note le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al predetto Fondo dalla data di decorrenza del medesimo, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fondo di integrazione salariale.