Farmacie escluse dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 31/01/2022 n.16, ha reso noto che
sono escluse dall’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale
per le attività professionali le farmacie, connotate dal Codice Statistico
Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, in quanto rientranti
nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo
settore, il quale ha in Federfarma l’organizzazione datoriale maggiormente
rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell’Accordo
costitutivo del Fondo per le attività professionali.
A decorrere dal periodo di paga in corso a marzo 2020, i
datori di lavoro del settore delle attività professionali, individuati nell’allegato
1 della circolare 16/2022, rientrano nel campo di applicazione del Fondo per le
attività professionali e non sono più soggetti alla disciplina del FIS.
Con specifico riferimento alle farmacie, in considerazione
della circostanza che le medesime non sono destinatarie ab origine della
disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali,
con successiva comunicazione l’INPS renderà note le istruzioni operative
concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al predetto Fondo
dalla data di decorrenza del medesimo, nonché le indicazioni in ordine alla
regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato
Fondo di integrazione salariale.
Riproduzione riservata ©