L’INPS, con il messaggio n.772 del 16-02-2022, ha fornito le istruzioni operative che devono essere seguite dalle Farmacie al fine di recuperare i contributi versati al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, dato che le stesse ricadono nel campo di applicazione del FIS.

Come si ricorderà, con la circolare 16/2022, era stata segnalata la necessità di escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Poiché dal mese di marzo 2020 (data in cui è stato istituito il citato Fondo settoriale) le Farmacie connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, hanno versato il contributo ordinario al ciato Fondo anziché al FIS, sorge la necessità di recuperare la contribuzione versata.

A tal proposito si prevede che, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S”(datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).

La procedura di calcolo verrà adeguata al fine di determinare la corretta aliquota contributiva dovuta.

I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> i nuovi codici causale: L221 e L222.

Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno - all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

in <CausaleADebito> il codice “M131” o “M149” già in uso;

in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;

in <SommaADebito> l’importo del contributo:

pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M131);

pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149).

La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.