ExtraUE: validi fino al metà giugno i nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, con la circolare 24/03/2020 prot. n.3511, ha precisato che i nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare, in scadenza nel periodo 31 gennaio – 15 aprile 2020, mantengono la propria validità fino al 15 giugno, ai fini della richiesta del relativo visto d’ingresso, necessario questo, per poi poter richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.
La precisazione interviene sull’art.103, c. 2 del DL 18/2020 secondo cui tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazione e gli atti abilitativi comunque denominati, in scadenza nel citato periodo, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, a seguito del periodo emergenziale dovuto a covid-19.
Il DL cura Italia ha anche disposto al comma 1 dello stesso articolo la sospensione dei termini pendenti alla data del 23 febbraio (o successivi) e fino al 15 aprile 2020.
Fruiscono di tale sospensione i termini per il rilascio del nulla osta stagionale, per i casi particolari di cui agli artt. 27 e seguenti del T.U. immigrazione, per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale e per il ricongiungimento familiare.
La sospensione opera anche per i termini relativi al riconoscimento della cittadinanza per matrimonio o per residenza. In questo caso trova applicazione anche il secondo comma dell’art. 103 citato. Pertanto eventuali certificati o documenti rilasciati per la richiesta della cittadinanza mantengono la loro validità fino al 15 giugno 2020.
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