Il Ministero dell'interno, con la nota 28/07/2008 ha precisato che i cittadini extracomunitari che non hanno ancora ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno, possono lasciare l'Italia e farvi regolare rientro passando attraverso una qualsiasi area Schengen.
La facilitazione, valida per il periodo 1° agosto - 31 gennaio 2009 (quindi non solo per le ferie estive, ma anche per le festività natalizie), rende meno difficoltoso il rientro nel Paese di origine (o di provenienza) del cittadino straniero.
Infatti senza questa procedura facilitata i cittadini extraUE dovrebbero ritornare nel loro paese passando da una sola frontiera, senza poter attraversare gli altri Paesi dell'Area Schengen e quindi con notevole disagi di transito.
Rimane confermato il fatto che gli stranieri potranno uscire o entrare in Italia previa presentazione della ricevuta di Poste Italiane S.p.a. attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, del passaporto in corso di validità, o del documento di viaggio equipollente e del titolo di soggiorno scaduto.
Invece agli stranieri in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro autonomo, subordinato o per ricongiungimento familiare viene consentito il rientro nel proprio Paese di origine nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l'uscita e il rientro devono avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera;
- il viaggio non deve prevedere il transito attraverso altri Paesi di Area Schengen;
- lo straniero deve produrre la ricevuta di Poste Italiane attestante la richiesta del permesso di soggiorno accompagnata dal passaporto su cui è apposto il visto d'ingresso con i motivi del soggiorno.
Per portare con sé anche i figli minori lo straniero dovrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio cartaceo, con validità limitata.
Il Ministero dell'interno ricorda che lo straniero in attesa del primo rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno può in qualsiasi momento (ossia al di fuori dei periodi legati alle ferie estive e natalizie) lasciare temporaneamente l'Italia e farvi regolare rientro nel rispetto delle suindicate condizioni previste per coloro che sono in possesso della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo ingresso.