ExtraUE: unioni civili tra persone dello stesso sesso ammesse anche se l’ordinamento straniero lo vieta
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, con la circolare 28/07/2016 n.15, facendo seguito al DPCM 23/07/2016 che ha dato attuazione alla disposizione sulla tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, contenuta nell’art.1, c.34 della Legge 76/2016, ha precisato che la normativa italiana prevale su eventuali disposizioni dell’ordinamento dello Stato di appartenenza dello straniero che vietano le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Infatti la Legge 76/2016 è una norma di ordine pubblico e come tale, secondo l’art. 16 della L. 218/1995, prevale su eventuali differenti previsioni di ordinamenti diversi.
Con la stessa circolare sono state fornite indicazioni operative e chiarimenti anche in merito alle diverse fasi procedurali dirette a realizzare l’unione civile, consistenti in: richiesta di costituzione dell’unione, verifiche, costituzione dell’unione e registrazione.
Riguardo alla prima fase viene chiarito che le parti possono scegliere liberamente il Comune ove costituire l’unione civile.
Se una delle parti è inferma o ha altro impedimento a recarsi in Comune, la richiesta potrà essere ricevuta dall’ufficiale dello stato civile presso il luogo in cui si trova la persona impedita. Dopo la richiesta decorreranno 15 giorni durante i quali verranno svolte dal Comune le opportune verifiche. Al termine del citato periodo, le parti saranno invitate a comparire per la costituzione dell’unione civile insieme a due testimoni.
Il Ministero ricorda che in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, la costituzione dell’unione civile può avvenire anche in assenza di richiesta.
Infine l’unione civile può essere richiesta anche da uno dei coniugi uniti in matrimonio che ha deciso di rettificare il proprio sesso e che intende continuare il rapporto con altra forma giuridica. In questo caso è necessaria un’apposita dichiarazione congiunta davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune nel quale è stato scritto o trascritto in precedenza il matrimonio.
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