ExtraUE: le attività stagionali sono previste anche dalla contrattazione collettiva
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 37 del 16/12/2016, ritorna nuovamente sulle modifiche apportate al T.U. immigrazione dal D.lgs. 29/10/2016 n.203 (in vigore dal 24 novembre 2016) che attua la direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico/alberghiero.
In base all’art. 21, c. 2 del D.lgs. 81/2015 il compito di individuare le attività stagionali spetta al Ministero del lavoro con un proprio decreto, ma ad oggi non è ancora stato adottato.
Nelle more dell’emanazione del provvedimento ministeriale, secondo il decreto attuativo del Jobs Act, è necessario ancora far riferimento alle attività individuate dal DPR 1525/1963 nonché dai contratti collettivi che regolamentano detti settori.
In merito ai contratti collettivi, la circolare 37/2016 ricorda che per tali devono intendersi non solo quelli nazionali, ma anche quelli territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA o RSU se presenti, in ottemperanza alla disposizione contenuta nell’art. 51 del D.lgs. 81/2015.
Presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, se il datore di lavoro fornisce al lavoratore anche l’alloggio, si dovrà dichiarare che il canone di locazione che dovrà essere pagato dallo straniero non è superiore a 1/3 della retribuzione che gli viene corrisposta e non viene decurtato da quest’ultima. In sostanza l’affitto deve essere richiesto a parte.
In merito al nulla osta pluriennale per lavoro stagionale, che consente al lavoratore per tre annualità di non dover richiedere ogni anno il relativo permesso di soggiorno, viene precisato che lo stesso non conterrà più necessariamente una durata temporale annuale prefissata e corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente, ma riporterà l’indicazione del periodo di validità che sarà espresso solo in mesi (massimo 9) per ciascun anno. La durata dipenderà dal contratto di soggiorno per lavoro stagionale offerto dal datore di lavoro.
Il D.lgs. 203/2016, riformando l’art. 24 del T.U. immigrazione, ha stabilito che la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato potrà essere richiesta dopo un periodo di lavoro stagionale di almeno 3 mesi, in luogo dell’aver svolto nell’anno precedente attività di lavoro stagionale, previsto dalla previgente disciplina.
Poiché nel settore agricolo le prestazioni dei lavoratori stagionali vengono effettuate “a giornate” e non “a mesi”, la conversione sarà consentita solo se il lavoratore avrà svolto una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni ogni mese per tre mesi lavorativi, pari ad un totale di 39 giornate, coperti da regolare contribuzione previdenziale.
Questo risultato si ottiene suddividendo per 12 mensilità il n. di 156 giornate annue individuate quale limite massimo di giorni al fine del calcolo del reddito medio convenzionale utilizzato per la quantificazione dei contributi previdenziali dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti (tabella D, L. 233/1990).
Relativamente alle cause di rifiuto e revoca del nulla osta per lavoro stagionale, il Ministero del lavoro precisa che, fermi restando i controlli già effettuati dalle DTL (da intendersi le sedi provinciali dell’Ispettorato nazionale del lavoro dopo le modifiche del D.lgs. 151/2015) in sede di emissione del parere di competenza nell’ambito dello Sportello unico per l’Immigrazione, le stesse procederanno ad ulteriori verifiche nei casi in cui il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare oppure se lo stesso non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili. Queste ulteriori verifiche avverranno sulla base degli elementi desumibili dalle banche dati in uso presso le DTL.
Il nuovo art. 24 del D.lgs. 286/1998, prevede anche che al lavoratore spetti un’indennità (avente natura risarcitoria e non sanzionatoria) rapportata alle retribuzioni dovute contrattualmente, nel caso in cui per esclusiva e diretta responsabilità del datore di lavoro, al cittadino straniero venga revocato il nulla osta o il permesso di soggiorno stagionale. In quest’ultimo caso verrà meno sia la legittimità del rapporto di lavoro (infatti il permesso di soggiorno è un documento necessario all’assunzione) che la regolarità della presenza sul territorio italiano.
Sul punto, la circolare 37/2016 precisa che la commisurazione dell’indennità è determinata sulla base della durata che avrebbe avuto il rapporto se fosse stato regolarmente portato a termine e, per il settore agricolo, corrispondente alla retribuzione delle giornate indicate nel modello Unilav, ovvero, alle giornate lavorative di calendario. Per ottenere tale indennità il lavoratore dovrà farne richiesta all’autorità giudiziaria.
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