L'INPS, con il messaggio 08/01/2009 n.367, ha precisato che il lavoratore extracomunitario, titolare delle prestazioni di disoccupazione, ha diritto a continuare a percepire la relativa indennità solo nel caso in cui soggiorni all'estero per brevi e motivati periodi.
L'intervento dell'Istituto previdenziale si è reso necessario in seguito a quesiti sulla valutazione del computo dei periodi in cui il lavoratore che ha presentato la domanda di indennità di disoccupazione agricola, ordinaria o con requisisti ridotti si sia recato in un Paese extraUE non convenzionato.
A tal proposito l'INPS distingue l'espatrio dal soggiorno all'estero. Infatti il primo è caratterizzato dalla prolungata permanenza all'estero, mentre il secondo è legato ad una durata di tempo limitata, non preventivamente quantificabile, ma eventualmente giustificabile con documentazione probatoria.
Pertanto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione continua anche nel caso di soggiorno all'estero purchè questo sia di breve durata e sia giustificato da comprovati motivi di salute, personale o di un familiare o da altre ragioni familiari come il lutto o il matrimonio.