Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia in possesso della sola ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno non potrà più dal 1° febbraio 2009 ritornare nel proprio Paese di origine (e successivamente far rientro nel nostro Paese) facendo tappe nell'area Schengen.
E' infatti scaduto il 31 gennaio 2009 l'accordo europeo siglato tra i Paesi aderenti all'area Schengen (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta) che facilitava l'uscita ed il rientro nello Stato europeo presso cui lo straniero soggiorna per motivi di lavoro o altro.
Ne consegue che il cittadino straniero che verrà trovato in possesso della sola ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo  in uno dei Paesi Schengen potrà essere trattato dalla polizia dello Stato membro come un clandestino e quindi espulso.
Quindi per l'uscita ed il rientro in Italia va utilizzato lo stesso valico di frontiera, portando con sé il passaporto, la fotocopia del permesso scaduto e la ricevuta dell'ufficio postale attestante la richiesta di rinnovo dello stesso, che verranno timbrati dalla polizia.
Diversa la situazione invece del cittadino extracomunitario che è in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità. Quest'ultimo per ritornare nel suo Stato di origine può liberamente passare per tutti gli altri Paesi Schengen.