Sulla G.U.C.E. n. L. 168/24 del 30/06/2009 è stata pubblicata la Direttiva del 18/06/2009 n. 2009/52/Ce, che entrerà in vigore il prossimo 20 luglio, con la quale il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno dettato le disposizioni minime relative alle sanzioni e ai provvedimenti che troveranno applicazione nei confronti dei datori di lavoro che occupano cittadini extraUE privi del permesso di soggiorno.
Una delle novità di maggior impatto è senza dubbio il fatto che non solo i datori di lavoro persone fisiche potranno essere sanzionati penalmente per uno dei reati previsti dal Consiglio UE, ma anche le persone giuridiche verranno ritenute responsabili dei reati commessi. Questo perché molti datori di lavoro che occupano irregolarmente cittadini extracomunitari clandestini sono persone giuridiche.
Per evitare di incorrere nel reato di occupazione di manodopera clandestina, la direttiva prevede che il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro con un cittadino extracomunitario chieda allo stesso l'esibizione di un permesso di soggiorno in corso di validità (che abilita allo svolgimento di una prestazione lavorativa) o altra autorizzazione di soggiorno.
Comporta l'applicazione del regime sanzionatorio non solo la violazione del divieto assoluto per il datore di lavoro di assumere cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ma anche alcune situazioni particolarmente gravi previste dalla direttiva 2009/52/CE, che se realizzate intenzionalmente concretizzano fattispecie di reato , quali: le violazioni costantemente reiterate, l'assunzione illegale di un numero significativo di cittadini extraUE clandestini, la presenza di condizioni lavorative di particolare sfruttamento, la consapevolezza per il datore di lavoro che il lavoratore è vittima della tratta degli esseri umani e l'assunzione illegale di un minore.
Secondo il legislatore europeo le sanzioni che i singoli stati membri individueranno in modo dettagliato (se non lo hanno ancora fatto anticipando i principi contenuti in questa direttiva 2009/52/CE) dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
In particolare nel caso in cui un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno le sanzioni che potranno essere inflitte sono le sanzioni finanziarie (che aumentano a seconda del numero degli stranieri coinvolti nell'assunzione illegale) e il pagamento dei costi di rimpatrio dei clandestini (se viene disposto che lo straniero debba tornare nel suo Paese).
Il datore di lavoro può inoltre essere escluso, per un periodo massimo di 5 anni, dal beneficio delle prestazioni, delle sovvenzioni o degli aiuti pubblici, compresi quelli erogati dall'Unione europea, così come dalla partecipazione ad appalti pubblici.
Allo stesso datore può anche essere richiesto di restituire gli incentivi ricevuti negli ultimi 12 mesi.
In caso di contratto di appalto, la responsabilità dell'assunzione di un clandestino è attribuita non solo al datore di lavoro/subappaltatore, ma anche congiuntamente all'appaltante il quale si trova a dover pagare le sanzioni finanziarie e gli arretrati retributivi se dovuti in concorso con il datore di lavoro o in sua vece.