La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con il parere 20/09/2011 n.21, in merito alla recente sentenza della Corte di Cassazione 32934/2011, ha precisato che il reato di cui all’art. 22 del T.U. immigrazione trova applicazione soltanto se l’assunzione dello straniero clandestino è dolosamente preveduta e voluta dal datore di lavoro come conseguenza della sua azione od omissione.
Ne consegue che la condotta colposa di omessa verifica del permesso di soggiorno dei lavoratori non può essere considerata penalmente rilevante.
Infatti a seguito della riforma attuata dal comma 1ter del DL 92/2008, convertito nella L. 125/2008, il reato previsto dall’art. 22, c.12 del DLgs 286/1998 è stato trasformato in un delitto punito con la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Oltre all’inasprimento della pena, la mutata qualificazione dell’illecito, da contravvenzione a delitto, ha prodotto importanti conseguenze anche sul piano dell’elemento soggettivo del reato. In sostanza in base alla disciplina del codice penale, infatti, coloro che commettono dei delitti sono punibili, salvo diversa previsione, se la condotta è posta in essere con dolo. Invece per le contravvenzioni è sufficiente la colpa.
Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità invece i fatti sono stati commessi il 20 settembre 2006, ossia prima della modifica normativa sopra richiamata.
Peraltro, segnala la Fondazione Studi, una recente sentenza della Corte di Cassazione (9882/2011) ha ritenuto applicabile la nuova normativa anche a fatti avvenuti prima della riforma del 23/05/2008. A parere della Suprema Corte, anche le condotte pregresse di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno valevole ai fini lavorativi sono divenute punibili solo se commesse con dolo, fermo restando che ai sensi dell’art. 2 c.p. resta applicabile il trattamento sanzionatorio previgente più favorevole. In base a questa decisione, secondo l’attuale situazione normativa, l’errore anche se colposo del datore di lavoro sulla sussistenza del regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato alle sue dipendenze, non comporta responsabilità penale anche se i fatti sono avvenuti prima della data di entrata in vigore del DL 92/2008.